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Documento di adesione
Relazione
presentata al Consiglio comunale straordinario a Genzano
La battaglia di Seattle
Cosa sono gli OGM Tratto da fonte Greenpeace
Pagina aggiornata dalla
WebMistress il 22/12/2003

Modifiche introdotte dalla Bossi-Fini
alla legge sull’immigrazione attualmente in vigore.
Premessa: in quello che segue non assumeremo che la legge attuale
(Turco-Napolitano) sia perfetta; anche in questa ci sono elementi discutibili,
come ad esempio i centri di detenzione temporanea e la gestione dei permessi
di soggiorno ad opera delle questure, come se l’immigrazione fosse un
problema di ordine pubblico. Ultimamente, i funzionari delle questure che
si erano fatti una valida esperienza sui temi dell’immigrazione sono
stati sostituiti da funzionari della squadra mobile.
Per rendere più agevole il confronto fra le due leggi sono stati
individuati alcuni temi:
a) Diritti
b) Ottenimento del permesso di soggiorno
c) Espulsioni
d) Diritto all’unità familiare
e) Diritto d’asilo
In quello che segue indicheremo con TN le norme attuali, e con BF quelle
della Bossi-Fini.
Diritti
TN: I diritti dello straniero soggiornante (legalmente) in Italia sono equiparati
a quelli dei cittadini italiani, e sono elencati nelle disposizioni generali
nella parte introduttiva della legge (vedi sinottico). Il richiedente asilo
ha diritto ad una tutela sancita dalla Costituzione e da accordi internazionali.
BF: viene introdotto un organismo di controllo governativo (“Comitato
di controllo e monitoraggio”) sull’applicazione delle disposizioni
di legge, costituito dal presidente del consiglio, alcuni ministri e rappresentanti
delle autonomie locali – anche se si tratta di rifugiati.
Ottenimento del permesso di soggiorno e temi del lavoro
In passato vigeva il meccanismo della chiamata diretta: lo straniero –
dal paese di origine – doveva essere convocato direttamente dal datore
di lavoro. In pratica era costretto ad aspettare all’estero un’improbabile
chiamata da parte di un datore di lavoro che non avrebbe, per via della distanza,
alcun modo di conoscerlo preventivamente. Scarsa praticabilità!
TN: meccanismo della sponsorizzazione. Il lavoratore straniero è
autorizzato, sotto certe condizioni, ad entrare in Italia per cercare da
se’ un datore di lavoro interessato ad assumerlo: privati, associazioni
di volontariato ed enti locali possono presentare alla questura una richiesta
di soggiorno nominativa, garantendogli l’alloggio ed il sostentamento
economico per il periodo della ricerca di un’occupazione.
Lo straniero che torna definitivamente in patria può ottenere il
ricongiungimento dei contributi pensionistici versati in Italia con quelli
che verserà.
BF: cancella di fatto la sponsorizzazione, istituendo dei fantomatici corsi
di formazione nei paesi d’origine (a carico di associazioni di imprenditori
e organismi internazionali) che dovrebbero costituire un titolo preferenziale
di accesso al lavoro per lo straniero che li frequenta, e ritornando al permesso
di soggiorno subordinato alla chiamata diretta – detto “contratto
di soggiorno”. In esso si obbliga il datore di lavoro a garantire un
alloggio e di provvedere alle spese dell’eventuale rimpatrio; inoltre,
il lavoratore straniero può accedere ad un posto di lavoro solo e soltanto
se non c’è alcun lavoratore italiano o europeo (della comunità
europea) che lo vorrebbe! Il contratto di soggiorno va rinnovato ogni due
anni, anche se il lavoratore ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Se è a tempo determinato, il contratto si rinnova ogni anno. In tutti
e due i casi va fatto entro 90 giorni dalla scadenza.
Se lo straniero torna in patria prima che abbia maturato la pensione minima,
perde tutto quello che ha versato in Italia.
Espulsioni
TN: Se lo straniero è scoperto in una posizione di irregolarità,
gli si intima di ritornare in patria entro 15 giorni, durante i quali può
presentare ricorso. Se oltre questo termine non presenta ricorso e non torna,
scatta l’espulsione immediata. Se è sprovvisto di documenti,
30 gg in un centro di detenzione. A seguito dell’espulsione c’è
un divieto di reingresso di 5 anni.
BF: espulsione immediata: lo straniero può presentare ricorso dalla
nazione di origine. Se è sprovvisto di documenti, 60 gg. in un centro
di detenzione. A seguito dell’espulsione c’è un divieto
di reingresso di 10 anni. Inoltre, se c’è recidiva in clandestinità,
4 anni di reclusione!
Integrazione e ricongiungimento familiare.
TN: lo straniero che soggiorna in Italia può richiedere l’ingresso
del coniuge, dei figli minori e dei familiari a carico inabili al lavoro entro
al terzo grado di parentela, se dimostra che dispone di un reddito sufficiente
e di un alloggio che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale
per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Va detto che il 70% delle
famiglie italiane non risiede in alloggi che rispettino questi parametri!
La domanda va presentata al questore di zona, che decide se darle corso o
no.
Accesso alla carta di soggiorno (che equivale ad un permesso di soggiorno
illimitato): si ottiene se lo straniero dimostra di aver soggiornato regolarmente
in Italia con permessi a numero illimitato di rinnovi per almeno 5 anni. Sciaguratamente
il computo del periodo di soggiorno legale di un lavoratore, ai fini dell’accesso
alla carta di soggiorno, viene azzerato, in base a una circolare del Ministero
dell’interno, ogni qual volta l’interessato incorra, anche per
pochi giorni, in una fase di disoccupazione!
BF: altre restrizioni: i genitori a carico possono entrare solo se non hanno
altri figli (la legge non dice: altri figli che possono mantenerli!!). Non
possono entrare parenti inabili al lavoro.
La carta di soggiorno si ottiene dopo 6 anni, con gli stessi limiti a cui
accennavo sopra.
Diritto d’asilo.
E’ riconosciuto dalla Costituzione e regolamentato dalla legislazione
italiana. In Italia le richieste d’asilo sono state sempre molto al
di sotto della media europea. La legge sull’immigrazione non dovrebbe
entrare nel merito, ma…
TR: durante l’esame della richiesta d’asilo (tempi previsti:
da 12 a 18 mesi) il rifugiato non può cercare di regolarizzare la sua
posizione e quindi cercarsi un lavoro; per i primi 30 giorni ha un contributo
minimo, e poi?
BF: le richieste d’asilo sono esaminate da una commissione decentrata,
costituita da organi del governo centrale e regionale. Tempi d’attesa:
max. 1 mese. Durante questo periodo la libertà di circolazione è
limitata, inoltre la commissione - essendo istituita dal governo –
potrebbe decidere in base a criteri di opportunità politica o economica
piuttosto che per il riconoscimento dei diritti d’asilo (vedi il caso
della Turchia….)
Morale….
In questi ultimi due anni, il canale della sponsorizzazione – soggetto
comunque al rispetto di un tetto annualmente imposto dal Governo in sede di
programmazione dei flussi – e’ stato mortificato da tetti risibilmente
bassi: quindicimila ingressi nel 2000, esauriti in una decina di giorni -
e si era ancora in fase di sperimentazione; quindicimila anche per il 2001,
esauriti in poche ore, con una proporzione, tra domande presentate dagli
aspiranti sponsor e domande accolte dalle questure, di dieci a uno! E tuttavia
ha dimostrato di essere la sola alternativa seria, per l’inserimento
nel mercato del lavoro, all’ingresso clandestino. Quelle che da quindici
anni a questa parte figurano come chiamate nominative di lavoratori residenti
all’estero sono, nella quasi totalita’ dei casi, regolarizzazioni
di rapporti di lavoro nati nell’illegalita’ e sanati, de facto,
da un temporaneo rimpatrio del migrante.
Ora il governo Berlusconi, invece di ampliare le alternative alla clandestinita’,
propone di sopprimerle. Propone anche di rendere piu’ arduo il rinnovo
del permesso di soggiorno per lavoro, con la previsione di limiti piu’
severi sulla massima durata tollerabile dello stato di disoccupazione (dimezzata:
da 1 anno a 6 mesi). E’ ovvio prevedere un maggior tasso di irregolarita’,
a dispetto dell’inasprimento delle norme sulle espulsioni. Qualcuno
dice che, lungi dall’essere frutto di una errata valutazione, e’
proprio il risultato che si vuol conseguire: un bacino di clandestinita’
piu’ ampio, piu’ ricattabile e, quindi, piu’ disposto a
sottostare alla piena flessibilizzazione del rapporto di lavoro. Ma uno straniero
sotto minaccia di espulsione deve accettare di lavorare anche quando una normale
valutazione della convenienza economica lo indurrebbe a rifiutare. E’
una riproposizione, senza catene e senza frusta, della schiavitu’. E’
possibile che chi si dice erede della tradizione liberale la scambi per flessibilizzazione?